Albo dei Presidenti di seggio elettorale
Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’art. 38 del T.U. n. 361/1957 e dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte di appello.
Albo degli Scrutatori di seggio elettorale
In occasione di consultazioni elettorali, la Commissione elettorale, in pubblica adunanza, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».