IMU 2021

Ultima modifica 15 giugno 2021

Le legge di bilancio 2020 (Art. 1 commi 738/783 - Legge27 dicembre 2019, n. 160 ) ha nuovamente stravolto la disciplina dell'IMU-TASI cancellando quest'ultima e facendola confluire nella "nuova IMU" (Per i dettagli consultare Nuova IMU 2020 ).

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 1/DF per fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge d Bilancio per il 2020 in tema di imposte locali (Imu, Tasi, Tari).

In generale, per gli immobili diversi dalle abitazioni principale,  l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle precedenti aliquote (IMU e TASI).

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso.

Collegarsi al sito amministrazioni comunali per informazioni aggiuntive su altre tipologie di immobili.

Si evidenzia in modo particolare, che gli immobili che prima del 2020 erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU:

  • Fabbricati rurali strumentali 1 per mille
  • Beni merce (solo fino al 2021) 1 per mille
  • Immobili produttivi di cat. D: 7,60 per mille è riservata allo stato e la differenza al comune.

Per l’anno 2021 sono statre confermate le aliquote dell’anno precedente come indicato nella Tabella aliquote 2021

 

1.NOVITA' 2021

La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020.   

Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.


Riduzioni che rimangono invariate:

  • riduzione del 50% per comodati gratuiti a condizioni di legge
  • riduzione al 75% (Legge di Stabilità 2016) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Si precisa che i Dm 14 luglio 2004 Articolo 1 Comma 2 sancisce che "Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, così come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione." In caso di locazioni a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU da consegnare al Comune.

Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

 

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)

 

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID-19 (DECRETI RISTORI)

Per la verifica del diritto ad eventuali esenzioni previste dal decreto ristori, consultare la pagina esenzioni-imu

2. SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2021 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2020, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

 

In assenza di eventuali successive disposizioni, le scadenze per il 2021 sono:

  • ACCONTO: mercoledì 16 Giugno
  • SALDO: giovedì 16 Dicembre

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24  utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
  • 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Pizzighettone  è  G721.

Il pagamento è in autoliquidazione e il contribuente dovrà provvedere autonomamente, rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF) o ad un professionista, nei seguenti modi:

· modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) presso Banche, Poste o per via telematica collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate

· Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.

4. PERIODO DI POSSESSO

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

 

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile.  Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

 

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese.

5.VERIFICA RENDITA CATASTALE

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali, cliccando nel riquadro sottostante.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

  • la provincia di ubicazione dell’immobile;
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);

6. CALCOLO ON LINE IMU 2021

Per il calcolo on-line dell’IMU e la stampa dei modelli F24 è possibile accedere cliccando nel riquadro sottostante e inserendo:

- Comune di Pizzighettone (CODICE CATASTALE: G721)

- rendita catastale, quota di possesso, mesi di possesso anno corrente

- aliquota IMU ( inserire manualmente aliquote come da tabella Tabella aliquote 2021 quanto il calcolo non è personalizzato   per il Comune di Pizzighettone)

- altri dati richiesti.

 

 

7. ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  • alle unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché  dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Il comune assimila all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

8. DOCUMENTAZIONE 2021

ATTI COMUNALI:

Delibera aliquote IMU : Delibera di Consiglio n. 10 del 09-03-2021

Regolamento IMU (approvato con delibera di consiglio n. 32 del 29/06/2020)

Valori indicativi aree fabbricabili : Allegato delibera di Giunta n. 29 del 25-02-2021

(valore agricolo medio valevole per l’anno 2021 euro 5.50 al mq)

 

MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONE

Modulo di denuncia rimozione amianto

Modulo di immobile inagibile/inabitabile

 

MODULISTICA IMU

Dichiarazione IMU – istruzioni e modello

F24 semplificato – istruzioni e modello

Modulo rimborso IMU