IMU 2024
Ultima modifica 16 aprile 2024
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) che accorpa la precedente TASI.
L'IMU 2024 è rimasta sostanzialmente invariata dal punto di vista normativo: collegarsi al sito amministrazioni comunali IMU 2024 per informazioni su IMU 2024, di cui sotto si riportano le pricipali informazioni.
Presupposto dell'I.M.U. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli. Sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7).
Per l’anno 2024 il comune di Pizzighettone ha stabilito le aliquote IMU con delib.CC 82 del 28/12/23 come indicato nella Tabella aliquote 2024 così di seguito riassunte:
RIEPILOGO ALIQUOTE IMU ANNO 2024: FATTISPECIE |
ALIQUOTA |
Abitazione principale di cat.catastale A/1, A/8 e A/9 |
0,60% |
Altri Fabbricati appartenenti al gruppo catastale A (da A1 ad A9): Abitazione a disposizione , Abitazioni non locate e non concesse in comodato, Abitazione locata o in comodato d'uso gratuito |
1,06% |
Altri fabbricati generici diversi dall'abitaz. principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo cat. D – compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP |
0,96% |
Altri Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (non D/5 e D/10) |
0,96% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione - con fine di lucro) |
1,06% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,10% |
Terreni agricoli |
0,86% |
Aree fabbricabili |
1,06% |
ESENZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI AD ESSA ASSIMILATI:
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. ). Per maggiori dettagli consultare Abitazione principale.
Il comune assimila all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:
- alle unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
PRINCIPALI ESENZIONI IMU 2024 (a seguito di presentazione dichiarazione):
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...), immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
PRINCIPALI RIDUZIONI IMU 2024 (a seguito di presentazione dichiarazione):
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile. Per dettaglio consultare comodato gratuito ai fini imu;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni che vengono dichiarate. L’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia;
- riduzione del 25% (pagam.75%) della base imponibile per abitaz. locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
- SCADENZA PAGAMENTI
Il versamento della rata di acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2024. in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno precedente, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019. Resta ferma la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre (ad esempio un immobile posseduto da marzo si paga 4 mesi in acconto e 6 mesi a saldo).
In assenza di eventuali successive disposizioni, le scadenze per il 2024 sono:
- ACCONTO: lunedì 17 Giugno 2024 (perché il 16 è domenica)
- SALDO: lunedì 16 Dicembre 2024
- MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento IMU è in autoliquidazione ed il contribuente dovrà provvedere autonomamente oppure rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF) o ad un professionista.
Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 presentabile presso Banche, Equitalia e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Il modello F24 (F24 semplificato istruzioni e modello) va compilato utilizzando i seguenti codici:
Codice comune di Pizzighettone: G721
Codici tributo IMU COMUNE
- 3912 abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
- 3914terreni
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3939 fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita istituito con
- 3930incremento per fabbricati ad uso produttivo “D”
Codice tributo IMU STATO
- 3925 fabbricati ad uso produttivo “D”
3.PERIODO DI POSSESSO
L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile. Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese.
4.VERIFICA RENDITA CATASTALE
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali (Uff. prov. Di CREMONA) , cliccando nel riquadro sottostante, ed inserendo nei campi di ricerca i dati catastali degli immobili .
5.CALCOLO ON-LINE IMU 2024
Per il calcolo on-line dell’IMU e la stampa dei modelli F24 è possibile accedere cliccando nel riquadro sottostante e inserendo:
- Comune di Pizzighettone (CODICE CATASTALE: G721)
- rendita catastale, quota di possesso, mesi di possesso anno corrente
- aliquota IMU ( inserire manualmente aliquote come da tabella Tabella aliquote 2024 in quanto il calcolo non è personalizzato per il Comune di Pizzighettone)
- altri dati richiesti.
6.DOCUMENTAZIONE IMU 2024
ATTI COMUNALI:
Delibera aliquote IMU: Delibera di Consiglio n.82 del 28.12.2023
Valori indicativi aree fabbricabili per anno 2024 (Allegato delibera di Giunta n.103 del 15.11.2023)
(valore agricolo medio valevole per l’anno 2024 €/MQ = 5,55)
DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione IMU 2023 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La dichiarazione IMU 2024 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI/IMU già presentate.
In generale, in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, con la sola esclusione delle agevolazioni per cui si può presentare un’apposita comunicazione/attestazione specifica all’ente, come previsto dal vigente regolamento comunale.
La dichiarazione deve essere presentata anche in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (ad es. leasing, acquisizione o variazione di valore di aree edificabili, riunione di usufrutto, ecc).
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici IMU per: i fabbricati destinati ad alloggi sociali, l’immobile posseduto dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia e i “beni merce” è necessario attestare il possesso dei requisiti prescritti mediante presentazione della dichiarazione IMU.
La dichiarazione non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avrà effetto anche per gli anni successivi, a meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi già dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Dichiarazione IMU – istruzioni e modello
MODULISTICA IMU
UFFICIO IMU - GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
Ufficio tributi, Via Municipio, 10, piano secondo - 26026 Pizzighettone (CR)
Tel. 0372 738211 – interno 3
e-mail tributi@comune.pizzighettone.cr.it
pec tributi.pizzighettone.cr@anutelpec.it
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: lunedì dalle 15.00 alle 17.50
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30